Art. 11
(Opere pubbliche comunali)
1. Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, la deliberazione dell'organo competente di approvazione del progetto definitivo sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla presente legge.
2. L'approvazione di progetti delle opere pubbliche o di pubblica utilitā da parte del Consiglio comunale, se non conformi alle specifiche destinazioni degli strumenti urbanistici comunali, non comporta la necessitā di variante urbanistica qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5).
2 bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 l'approvazione delle opere pubbliche o di pubblica utilitā di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, č effettuata in conformitā alla
legge 241/1990, all'
articolo 38 del decreto legislativo 36/2023, e trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 6, 6 bis, 6 ter, 7, 8 e 8 bis.
3. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione sostituiscono la segnalazione certificata di agibilitā.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 21/2015
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 4, L. R. 29/2017
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 5, L. R. 29/2017
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024