Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

CAPO II

Riordino delle funzioni e dei compiti in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale

Art. 17

(Conferimento di funzioni agli enti locali)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 24/2006 il presente capo disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale e il conferimento di funzioni agli enti locali in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale.

2. Il conferimento e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24/2006, mantenendo l'Amministrazione regionale funzioni e compiti in materia di demanio idrico regionale attinenti a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, al fine di assicurare che l'utilizzo dei beni del demanio idrico regionale avvenga con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e sociale nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale e nel rispetto delle indicazioni della pianificazione e programmazione regionale sull'utilizzo del territorio.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative esercitate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002.

4. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1avviene in relazione ai beni intestati al demanio idrico regionale o ai beni intestati al demanio dello Stato e consegnati alla Regione secondo le procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 265/2001.

Art. 18

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a)programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze attribuite agli enti locali;

b)attività di consulenza tecnica e amministrativa agli enti locali, necessaria alla luce delle accertate complessità delle procedure in materia di concessioni e autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale;

c)rilascio, rinnovo, modificazioni e revoca delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale a favore di Amministrazioni statali, Province, Comuni, Comunità di montagna, Consorzi di bonifica e soggetti privati;

d)determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale;

e)riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera c)e riscossione delle indennità di occupazione di cui all'articolo 24, comma 5;

f)organizzazione di una banca dati pubblica e accessibile per via telematica sulla consistenza dei beni del demanio idrico regionale e delle concessioni rilasciate dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni conferite.

(1)

Note:

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 19

(Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a)rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, di cui all' articolo 12, comma 1 ;

b)riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni di cui alla lettera a).

(1)

Note:

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 63, comma 1, L. R. 16/2012

Art. 20

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

a)rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni di cui all' articolo 12, comma 1 e delle concessioni per la posa di appostamenti fissi di cui all' articolo 12, comma 2 ;

b)riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni e alle concessioni di cui alla lettera a).

(1)

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 16/2012

Art. 20 bis

(Funzioni delle Comunità di montagna)

(1)

1. Le Comunità di montagna esercitano le seguenti funzioni:

a) rilascio di concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati dopo l'1 gennaio 2022 per la realizzazione di opere sui beni del demanio idrico regionale ricadenti nell'ambito territoriale di competenza;

b) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera a).

(2)(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 6/2021

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 13/2021

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 11, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 21

(Entrate)

(1)

1. Gli introiti di cui al presente capo sono trattenuti nella misura del 100 per cento da parte degli Enti che esercitano le corrispondenti funzioni.

Note:

Articolo sostituito da art. 94, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 22

(Monitoraggio sulle funzioni conferite)

1. Le Province, i Comuni e le Comunità di montagna trasmettono, entro il mese di marzo, alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico della Regione le informazioni e i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate e ai canoni introitati.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 23

(Potere sostitutivo)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), in caso di mancato rilascio, nel termine previsto, da parte di Province e Comuni delle autorizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, l'Assessore competente a gestire il demanio idrico regionale, sentito l'ente inadempiente, rilascia le autorizzazioni, rimanendo l'ente medesimo obbligato a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.

2. In caso di mancato rilascio, nel termine previsto, da parte di Comuni delle concessioni di cui all'articolo 12, comma 2, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario ad acta. Il commissario si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, che rimane obbligato a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non si è insediato.

Art. 24

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 3, il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale rimane disciplinato dalle deliberazioni della Giunta regionale adottate in materia.

2. Fino al 31 marzo 2011, alle concessioni di beni del demanio idrico regionale disciplinate dalla presente legge si applicano i canoni determinati con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2005, n. 0113/Pres. (Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione), così come modificato con decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2009, n. 0003/Pres. (Modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione ).

(1)(2)

3.

( ABROGATO )

(3)

4. L'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 si considera acquisita in relazione ad attraversamenti con elettrodotti e ad opere di scarico di diametro non superiore a 30 centimetri realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001. La struttura regionale competente può disporre controlli a campione, in relazione a quanto disposto dal presente comma, al fine di verificare la persistenza delle condizioni che presuppongono l'autorizzazione idraulica.

5.

( ABROGATO )

(4)

6. Le funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, sono trasferite a decorrere dall'1 gennaio 2010.

7. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'articolo 2, comma 5, il fiume Noncello della linea navigabile Pordenone - Litoranea Veneta, di cui all'articolo 3, numero 8, dell'ordinanza n. 14655 del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia dell'8 febbraio 1938, è considerato via navigabile e, in relazione a tale via navigabile, non trova applicazione il divieto di transito con imbarcazioni a propulsione meccanica previsto dal citato articolo 3.

7 bis. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'articolo 2, comma 5, il fiume Livenza di cui all'articolo 2, numero 15, dell'ordinanza del Presidente del Magistrato delle Acque di Venezia, 8 febbraio 1938, n. 14665, è considerato via navigabile nel tratto dalla sorgente della Santissima fino al sito Unesco del Palù di Livenza anche mediante imbarcazioni a propulsione elettrica.

(5)

7 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2022 le Comunità di montagna esercitano le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi dell'articolo 20 bis, in relazione al rilascio delle nuove concessioni.

(6)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 4, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 4, lettera f), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 3 abrogato da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

Comma 5 abrogato da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 20/2018

Comma 7 ter aggiunto da art. 96, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 25

(Modifica alla legge regionale 9/2007)

1. L'articolo 72 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) è così sostituito:

<<Art. 72

(Deroga ai divieti)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 71, è autorizzato il transito su beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17.>>.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 32 a 36, i commi 1 bis e 17 dell'articolo 57, e il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).

Art. 27

(Norme finanziarie)

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui agli articoli 11, comma 2, e 18, comma 1, lettera e), sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.1.104 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con riferimento ai seguenti capitoli:

a)capitolo 752, la cui denominazione è sostituita con la seguente << Canoni e indennità di occupazione previsti dalla nuova disciplina delle concessioni in materia di demanio idrico regionale non navigabile>>;

b)capitolo 1156, la cui denominazione è sostituita con la seguente << Canoni e indennità di occupazione previsti dalla nuova disciplina delle concessioni in materia di demanio idrico regionale navigabile>>.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 1404 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 con riferimento al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 con riferimento ai capitoli 180 e 182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 28

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.