Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

Art. 21

(Entrate)

(1)

1. Gli introiti di cui al presente capo sono trattenuti nella misura del 100 per cento da parte degli Enti che esercitano le corrispondenti funzioni.

Note:

Articolo sostituito da art. 94, comma 1, L. R. 6/2021