﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 15 ottobre 2009

      , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 21/10/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 17 </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Conferimento di funzioni agli enti locali) </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 24/2006 il presente capo disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale e il conferimento di funzioni agli enti locali in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il conferimento e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24/2006, mantenendo l'Amministrazione regionale funzioni e compiti in materia di demanio idrico regionale attinenti a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, al fine di assicurare che l'utilizzo dei beni del demanio idrico regionale avvenga con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e sociale nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale e nel rispetto delle indicazioni della pianificazione e programmazione regionale sull'utilizzo del territorio. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative esercitate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1avviene in relazione ai beni intestati al demanio idrico regionale o ai beni intestati al demanio dello Stato e consegnati alla Regione secondo le procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 265/2001. </p></p></body></html>