Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

Art. 10

(Pareri)

1. Il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi, di nuove opere destinate a fini esclusivamente privati non suscettibili di destinazione economico-commerciale, produttiva o turistica, è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente e, in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.

(2)

2. Il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione di nuove opere destinate a finalità economico-commerciali, produttive o turistiche è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali e, in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.

(3)

2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il rilascio di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere già realizzate su beni del demanio idrico regionale rimane subordinato alla verifica dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 o al rilascio del parere di compatibilità idraulica da parte della struttura regionale competente.

(4)

3. Il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale che non comportano la realizzazione di opere è subordinato:

a) al parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo;

b) al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali;

c) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e della biodiversità per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili;

d) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di risorse forestali qualora l'utilizzo interessi zone boscate;

e) in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.

(5)

3 bis. Il parere di cui al comma 3, lettera b), non è richiesto in caso di rilascio di concessioni di aree golenali del demanio idrico regionale a fini di sfalcio erba.

(7)

4. L'autorizzazione idraulica non è richiesta in caso di rinnovo di concessioni, purché rimanga invariata la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche tipologiche delle opere eventualmente realizzate sui beni del demanio idrico regionale.

4 bis. I titolari di concessione per l'utilizzo a fini agricoli, comunque intesi, di beni del demanio idrico regionale, dopo cinque anni dalla data di decorrenza della concessione e per una sola volta nel periodo di vigenza della stessa, possono avanzare ai competenti uffici regionali istanza per la variazione della tipologia di utilizzo del bene demaniale concesso, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 3 e ferma restando la rideterminazione del canone da applicare fino alla scadenza della concessione in essere conformemente alla nuova tipologia di utilizzo.

(1)

4 ter. I titolari di concessione di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, dopo almeno due anni dalla data di decorrenza della concessione, possono avanzare istanza per la modifica o l'ampliamento delle opere ricadenti nell'area in concessione e ferma restando la tipologia di utilizzo, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 2, ferma restando la rideterminazione del canone concessorio.

(6)

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 20, L. R. 5/2013

Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017

Comma 3 sostituito da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 10/2017

Comma 4 ter aggiunto da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 10/2017

Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 13/2023