Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
CAPO II
 Riordino delle funzioni e dei compiti in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale
Art. 17
 (Conferimento di funzioni agli enti locali)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 24/2006 il presente capo disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale e il conferimento di funzioni agli enti locali in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale.
2. Il conferimento e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24/2006, mantenendo l'Amministrazione regionale funzioni e compiti in materia di demanio idrico regionale attinenti a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, al fine di assicurare che l'utilizzo dei beni del demanio idrico regionale avvenga con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e sociale nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale e nel rispetto delle indicazioni della pianificazione e programmazione regionale sull'utilizzo del territorio.
Art. 23
 (Potere sostitutivo)
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), in caso di mancato rilascio, nel termine previsto, da parte di Province e Comuni delle autorizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, l'Assessore competente a gestire il demanio idrico regionale, sentito l'ente inadempiente, rilascia le autorizzazioni, rimanendo l'ente medesimo obbligato a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.
2. In caso di mancato rilascio, nel termine previsto, da parte di Comuni delle concessioni di cui all'articolo 12, comma 2, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario ad acta. Il commissario si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, che rimane obbligato a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non si è insediato.
Art. 24
 (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 3, il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale rimane disciplinato dalle deliberazioni della Giunta regionale adottate in materia.
4. L'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 si considera acquisita in relazione ad attraversamenti con elettrodotti e ad opere di scarico di diametro non superiore a 30 centimetri realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001. La struttura regionale competente può disporre controlli a campione, in relazione a quanto disposto dal presente comma, al fine di verificare la persistenza delle condizioni che presuppongono l'autorizzazione idraulica.
6. Le funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, sono trasferite a decorrere dall'1 gennaio 2010.
7. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'articolo 2, comma 5, il fiume Noncello della linea navigabile Pordenone - Litoranea Veneta, di cui all'articolo 3, numero 8, dell'ordinanza n. 14655 del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia dell'8 febbraio 1938, è considerato via navigabile e, in relazione a tale via navigabile, non trova applicazione il divieto di transito con imbarcazioni a propulsione meccanica previsto dal citato articolo 3.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 4, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 4, lettera f), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3 Comma 3 abrogato da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
4 Comma 5 abrogato da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 20/2018
6 Comma 7 ter aggiunto da art. 96, comma 1, L. R. 6/2021