Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 9
 (Procedimento di concessione)
3 ter. In caso di domanda per l'utilizzo a fini agricoli avanzata ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, del decreto legislativo 228/2001 da soggetto avente il requisito di giovane imprenditore agricolo si procede all'assegnazione diretta al canone base indicato nell'avviso di presentazione della domanda e, in caso di più domande avanzate ai sensi della norma citata, l'assegnazione avviene mediante sorteggio in seduta pubblica al canone base indicato nell'avviso di presentazione della domanda.
4. La domanda presentata da un ente pubblico è prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 10/2017
3 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 10/2017
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
5 Comma 3 sostituito da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
6 Comma 3 ter aggiunto da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
7 Comma 3 quater aggiunto da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
8 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022