Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 6
 (Disciplina delle concessioni)
1. Fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica previste dall' articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002 e dalle disposizioni della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le concessioni e le autorizzazioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale sono rilasciate dall'Amministrazione regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o di un suo delegato, e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni conferite.
1 bis. Qualora le concessioni e le autorizzazioni interessino beni del demanio idrico regionale gestiti in parte dall'Amministrazione regionale e in parte dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, la competenza al relativo rilascio rimane in capo all'Amministrazione regionale, fermo restando l'obbligo per quest'ultima di acquisire il parere del Consorzio di bonifica territorialmente competente in relazione ai beni dallo stesso gestiti per le proprie finalitą istituzionali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 10, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017