Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 5
 (Trasferimento ai Consorzi di bonifica)
1. La Regione può trasferire in proprietà a titolo gratuito ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti i caselli idraulici e le relative pertinenze e accessori posti a servizio dei beni del demanio idrico regionale gestiti dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico).
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.