Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 24
 (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 3, il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale rimane disciplinato dalle deliberazioni della Giunta regionale adottate in materia.
4. L'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 si considera acquisita in relazione ad attraversamenti con elettrodotti e ad opere di scarico di diametro non superiore a 30 centimetri realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001. La struttura regionale competente può disporre controlli a campione, in relazione a quanto disposto dal presente comma, al fine di verificare la persistenza delle condizioni che presuppongono l'autorizzazione idraulica.
6. Le funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, sono trasferite a decorrere dall'1 gennaio 2010.
7. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'articolo 2, comma 5, il fiume Noncello della linea navigabile Pordenone - Litoranea Veneta, di cui all'articolo 3, numero 8, dell'ordinanza n. 14655 del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia dell'8 febbraio 1938, è considerato via navigabile e, in relazione a tale via navigabile, non trova applicazione il divieto di transito con imbarcazioni a propulsione meccanica previsto dal citato articolo 3.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 4, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 4, lettera f), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3 Comma 3 abrogato da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
4 Comma 5 abrogato da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 20/2018
6 Comma 7 ter aggiunto da art. 96, comma 1, L. R. 6/2021