Art. 22
(Monitoraggio sulle funzioni conferite)
1. Le Province, i Comuni e le Comunità di montagna trasmettono, entro il mese di marzo, alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico della Regione le informazioni e i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate e ai canoni introitati.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 6/2021