1.
I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a)rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni di cui all' articolo 12, comma 1 e delle concessioni per la posa di appostamenti fissi di cui all' articolo 12, comma 2 ;
b)riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni e alle concessioni di cui alla lettera a).