1.
La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze attribuite agli enti locali;
b) attivitą di consulenza tecnica e amministrativa agli enti locali, necessaria alla luce delle accertate complessitą delle procedure in materia di concessioni e autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale;
c) rilascio, rinnovo, modificazioni e revoca delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale a favore di Amministrazioni statali, Province, Comuni, Comunitą di montagna, Consorzi di bonifica e soggetti privati;
d) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale;
e) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera c)e riscossione delle indennitą di occupazione di cui all'articolo 24, comma 5;
f) organizzazione di una banca dati pubblica e accessibile per via telematica sulla consistenza dei beni del demanio idrico regionale e delle concessioni rilasciate dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni conferite.