Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 14
 (Canoni)
2. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni, ivi incluse quelle rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dall'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, di beni del demanio idrico regionale:
a)per la realizzazione o il mantenimento e l'utilizzo di opere e fabbricati e l'utilizzo di aree a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunitā di montagna e altri enti pubblici per finalitā di pubblico interesse;
b)per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, la creazione di riserve naturali, di parchi fluviali o lacuali o per l'utilizzo a fini ambientali di aree golenali a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunitā di montagna e altri enti pubblici.
b ter) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di attraversamenti con ponti carrabili e pedonali a fini esclusivamente privati, non direttamente e autonomamente utilizzabili ai fini commerciali, produttivi, turistici ed economici, con esclusione delle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica;
b quater) per la realizzazione di opere o interventi finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali;
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, alle concessioni di beni del demanio idrico regionale per attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio rilasciate, anche a tempo indeterminato, dallo Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica il canone determinato ai sensi del comma 1.
4. Alle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, si applicano i canoni stabiliti dall'Amministrazione regionale. I Consorzi di bonifica possono in ogni caso individuare particolari tipologie o categorie di utilizzi di beni del demanio idrico regionale da assoggettare all'applicazione di canoni diversi, determinati dai Consorzi di bonifica medesimi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera e), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 17, L. R. 14/2012
3 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 212, comma 1, L. R. 26/2012
4 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 5, L. R. 5/2013
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 5, L. R. 5/2013
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 11/2014
7 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
8 Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
9 Lettera b ter) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
10 Lettera b quater) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
11 Lettera b quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
12 Comma 4 bis aggiunto da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
13 Lettera b quinquies) del comma 2 sostituita da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
14 Lettera b sexies) del comma 2 aggiunta da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
15 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 6/2021
16 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 6/2021