Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 4
3. L'alienazione a soggetti privati dei beni di cui al comma 2 č autorizzata con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di demanio idrico e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) qualora il Comune interessato, entro il termine ordinatorio di sessanta giorni dalla richiesta del Servizio competente, non manifesti l'interesse all'acquisizione del bene. La mancata manifestazione di interesse all'acquisizione del bene da parte del Comune interessato comporta l'ammissibilitą dell'alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei privati richiedenti.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalitą e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Articolo sostituito da art. 13, comma 25, lettera a), L. R. 11/2011
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 10/2017
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 10/2017
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 181, comma 1, L. R. 3/2024