Legge regionale 11 agosto 2009 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

Art. 5

(Disciplina dell'autorizzazione)

1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio, ai fini di cui all'articolo 6.

(3)(4)

2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, è subordinato all'autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio.

(5)

3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione agli interventi definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti ai sensi del comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e, per i soli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica, è anche accertata dal collaudatore. In tali casi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

(1)

3 bis. Ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica:

a) è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, in relazione agli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica;

b) è asseverata dal direttore dei lavori, in relazione agli interventi su costruzioni esistenti che assolvono una funzione di limitata importanza statica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);

c) è accertata in sede di collaudo dell'intera opera, in relazione agli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica.

(2)

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

5. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano l'istanza di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori. Per gli interventi di natura privatistica di cui all'articolo 6, comma 2, il preavviso e il contestuale deposito di cui al comma 1 possono essere effettuati dal committente qualora il costruttore non risulti già individuato.

(6)

5 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.

(7)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Comma 3 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014

Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 3, L. R. 13/2014

Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 4, L. R. 13/2014

Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 5, L. R. 13/2014

Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 13/2014