Legge regionale 11 agosto 2009 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

Art. 3

(Competenze della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:

a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;

b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini di cui all'articolo 6;

b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, così come definite dalle normative vigenti;

c)

( ABROGATA )

d)

( ABROGATA )

(1)(6)(9)(10)

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:

a) le tipologie di edifici e di opere previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a);

b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III;

c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

c bis)

( ABROGATA )

c ter) le variazioni strutturali, nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche.

(2)(3)(4)(5)(7)(11)(12)(13)

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.

(14)

4 bis. Presso l'Amministrazione regionale è istituito l'Organismo Tecnico Regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina altresì la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.

(8)

Note:

Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 171, comma 1, L. R. 26/2012

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 171, L.R. 26/2012, istitutivo della lettera c bis) del presente comma.

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014

Lettera c ter) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 2, L. R. 13/2014

Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2015

Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015

10  Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015

11  Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 25/2015

12  Lettera c bis) del comma 3 abrogata da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 25/2015

13  Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 41, comma 1, L. R. 29/2017

14  Integrata la disciplina del comma 4 da art. 42, comma 1, L. R. 29/2017