Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.
TITOLO III
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Gorizia, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
2. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Pordenone, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
3. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Trieste, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9445 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
4. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Udine, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Udine" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
5. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 13 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Iniziative formative in materia di costruzione in zona sismica" e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5, previsti in complessivi 45.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
8. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 15, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 1.340.960 euro per gli anni dal 2009 al 2011, suddivisa in ragione di 780.320 euro per l'anno 2009 e di 280.320 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 2198 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009- 2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione ''Spese relative alla cartografia geologico-tecnica riguardante il territorio regionale'' e con lo stanziamento complessivo di 1.340.960 euro per gli anni dal 2009 al 2011, suddivisi in ragione di 780.320 euro per l'anno 2009 e di 280.320 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 19
 (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1 (Norme in materia di applicazione delle prescrizioni per le costruzioni nelle zone sismiche);
b) la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741);
d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e l'articolo 15, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 (Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68);
e) la legge regionale 19 maggio 1994, n. 8 (Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27);
f) l'articolo 29 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);
h) l'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
i) i commi 1 quater e 1 quinques dell'articolo 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
j) l'articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
k) l'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 ''Disciplina dei lavori pubblici'', alla legge regionale 5/2007 ''Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio'', e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico).
Art. 20
 (Disposizioni transitorie)
1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.
2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.
2 ter. Fino alla definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e, comunque, fino al completamento del processo di riordino del territorio regionale previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono svolte dalla Regione, ferma restando la facoltà per i Comuni, in forma singola o associata, di richiederne motivatamente l'attribuzione in via anticipata. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia edilizia, si pronuncia sulla richiesta.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.
3 bis. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativi al territorio del Comune di Sappada/Plodn, vengono definiti e conclusi secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento. In tali casi la struttura regionale competente procede all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009, della documentazione tecnica relativa depositata presso le competenti strutture del Veneto.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 103, comma 1, L. R. 17/2010
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 104, comma 1, L. R. 17/2010
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 3, L. R. 25/2015
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 6/2019