Art. 12
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 63, comma 1, lettera c), L. R. 29/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 74, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operativitā del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operativitā del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
4 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, č attestata la data di operativitā del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 12 bis
(Procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione)
1. Nel rispetto della
parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e in particolare di quanto stabilito dagli articoli 52 e 83, nel perseguire obiettivi di tutela della pubblica incolumitā e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la Regione attua, con riferimento ai procedimenti disciplinati con il regolamento, l'accertamento della rispondenza alle norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati o non ancora conclusi in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni, di cui all'articolo 12.
3. Gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 1 possono essere compiuti con l'ausilio dell’Organismo tecnico regionale.
3 bis. Gli esiti dei procedimenti di cui al comma 2 sono comunicati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza ovvero del preavviso scritto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 41, comma 2, L. R. 29/2017
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 75, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operativitā del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 75, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operativitā del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 75, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operativitā del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 75, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operativitā del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
6 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operativitā del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
7 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, č attestata la data di operativitā del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 13
(Iniziative formative)
1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, la Regione organizza attivitā di formazione in materia di costruzione in zona sismica, destinate al personale delle strutture regionali competenti in materia e degli uffici tecnici comunali.