Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.
CAPO I
 PRINCIPI E FUNZIONI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <Testo A>), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 65, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
Art. 2
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
Art. 3
Note:
1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 171, comma 1, L. R. 26/2012
5 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 171, L.R. 26/2012, istitutivo della lettera c bis) del presente comma.
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
7 Lettera c ter) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 2, L. R. 13/2014
8 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2015
9 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
10 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 25/2015
12 Lettera c bis) del comma 3 abrogata da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 25/2015
13 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 41, comma 1, L. R. 29/2017
14 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 42, comma 1, L. R. 29/2017
15 Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
16 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
17 Fino alla costituzione dell'Organismo tecnico regionale continuano ad operare gli organismi tecnici già costituiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 2, L.R. 2/2024.
18 Nella more della nuova classificazione delle zone sismiche continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale previgente, ai sensi dell'art. 76, c. 3, L.R. 2/2024.
Art. 4
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 99, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.