Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2025

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.
TITOLO I
 LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
CAPO I
 PRINCIPI E FUNZIONI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della parte II, capi I, II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <Testo A>), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 65, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 2
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
4 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 2 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 67, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
3 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 3
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;
f) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di rispondenza per gli interventi soggetti a controllo a campione, di cui all'articolo 5, comma 3, risultati estratti;
g) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b);
j) al rilascio del parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis;
k) ai procedimenti previsti all'articolo 12 bis, comma 1.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta, media e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 5 e 6.
4. Presso la Direzione competente in materia di costruzioni in zona sismica e opere strutturali è istituito l'Organismo tecnico regionale. Esso è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
5. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere e), f) e j), la Regione si avvale dell'Organismo tecnico regionale di cui al comma 4.
Note:
1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 171, comma 1, L. R. 26/2012
5 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 171, L.R. 26/2012, istitutivo della lettera c bis) del comma 3 del presente articolo.
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
7 Lettera c ter) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 2, L. R. 13/2014
8 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2015
9 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
10 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 25/2015
12 Lettera c bis) del comma 3 abrogata da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 25/2015
13 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 41, comma 1, L. R. 29/2017
14 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 42, comma 1, L. R. 29/2017
15 Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
16 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
17 Fino alla costituzione dell'Organismo tecnico regionale continuano ad operare gli organismi tecnici già costituiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 2, L.R. 2/2024.
18 Nella more della nuova classificazione delle zone sismiche continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale previgente, ai sensi dell'art. 76, c. 3, L.R. 2/2024.
19 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 4
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 99, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
4 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
CAPO II
 VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
Art. 5
1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura regionale competente.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi rilevanti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione.
3. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di minore rilevanza è subordinato all'esito del controllo a campione e al relativo rilascio dell'attestazione di deposito per gli interventi risultati non estratti, o dell'attestazione di rispondenza per gli interventi risultati estratti.
4. L'inizio dei lavori relativi agli interventi privi di rilevanza è subordinato al rilascio dell'attestazione di deposito.
6. Il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni è asseverato da una dichiarazione del progettista strutturale.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono soggetti a deposito, a seguito del quale viene rilasciata relativa attestazione.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 3, L. R. 13/2014
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 4, L. R. 13/2014
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 5, L. R. 13/2014
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 13/2014
8 Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
9 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
10 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 6
1. La documentazione progettuale relativa alla realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, è presentata dal committente alla struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale. All'atto stesso della presentazione viene rilasciata l'attestazione di deposito fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a), contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di autorizzazione.
4. Gli esiti dei procedimenti di autorizzazione e di attestazione di rispondenza sono comunicati entro trenta giorni dalla data di avvio degli stessi.
5. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di cui al comma 4, fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.
6. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b), l'attestazione di deposito di cui al comma 1 consente l'inizio dei lavori fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono depositati presso la struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale che rilascia, all'atto della presentazione, l'attestazione di deposito, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
Note:
1 Parole soppresse al comma 6 da art. 101, comma 1, L. R. 17/2010
2 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 172, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 14, comma 7, L. R. 13/2014
4 Articolo sostituito da art. 71, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
6 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 2 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 3 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 4 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
5 Comma 5 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
6 Comma 6 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
7 Comma 7 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
8 Comma 8 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
9 Comma 9 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
10 Articolo abrogato da art. 173, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 8
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 8, L. R. 13/2014
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 9, L. R. 13/2014
3 Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
5 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 7 aprile 2010, depositata il 15 luglio 2010 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 21 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 25/2015
Art. 10
4 bis. Ai fini della verifica sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in relazione a opere e a interventi edilizi pubblici assoggettati al decreto legislativo 36/2023 e ricadenti nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d'uso III o IV, la stazione appaltante può richiedere l'espressione di un parere alla struttura regionale competente in materia di costruzioni in zona sismica che si avvale dell'Organismo tecnico regionale. Il parere può essere altresì rilasciato, su richiesta della stazione appaltante, anche per opere e interventi edilizi pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono fatte salve le procedure di deposito presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previste dalle normative statali citate nel presente comma.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2 Comma 1 sostituito da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Comma 2 abrogato da art. 73, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4 Comma 3 sostituito da art. 73, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5 Comma 4 abrogato da art. 73, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 73, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
7 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
8 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
CAPO III
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art.11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera m), L. R. 2/2024
Art. 12
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 63, comma 1, lettera c), L. R. 29/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 74, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
4 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.
Art. 12 bis
1. Nel rispetto della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e in particolare di quanto stabilito dagli articoli 52 e 83, nel perseguire obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la Regione attua, con riferimento ai procedimenti disciplinati con il regolamento, l'accertamento della rispondenza alle norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati o non ancora conclusi in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni, di cui all'articolo 12.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 41, comma 2, L. R. 29/2017
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 75, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 75, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 75, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 75, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
6 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
7 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.