Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.
TITOLO I
 LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
CAPO I
 PRINCIPI E FUNZIONI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <Testo A>), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.
Art. 3
 (Competenze della Regione)
Note:
1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 171, comma 1, L. R. 26/2012
5 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 171, L.R. 26/2012, istitutivo della lettera c bis) del presente comma.
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
7 Lettera c ter) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 2, L. R. 13/2014
8 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2015
9 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
10 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 25/2015
12 Lettera c bis) del comma 3 abrogata da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 25/2015
13 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 41, comma 1, L. R. 29/2017
14 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 42, comma 1, L. R. 29/2017
CAPO II
 VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
Art. 5
 (Disciplina dell'autorizzazione)
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 3, L. R. 13/2014
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 4, L. R. 13/2014
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 5, L. R. 13/2014
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 13/2014
Art. 6
 (Procedimento di autorizzazione)
1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1.
4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta.
5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.
Note:
1 Parole soppresse al comma 6 da art. 101, comma 1, L. R. 17/2010
2 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 172, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 14, comma 7, L. R. 13/2014
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 2 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 3 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 4 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
5 Comma 5 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
6 Comma 6 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
7 Comma 7 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
8 Comma 8 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
9 Comma 9 abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
10 Articolo abrogato da art. 173, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 7 aprile 2010, depositata il 15 luglio 2010 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 21 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 25/2015
Art. 10
 (Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali)
1. La Regione e gli enti locali realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all'articolo 2 nel rispetto delle norme per la costruzione nelle zone soggette all'obbligo della progettazione antisismica di cui alla presente legge.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 8, la verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 1 può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, dalle strutture interne competenti in materia della Regione e degli enti locali, a condizione che non abbiano partecipato alla predisposizione dei relativi progetti.
3. L'accertamento del rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica relativamente agli interventi di cui al comma 1 è effettuato, altresì, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità.
4. La verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione a opere e a interventi edilizi di cui all'articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, dalla struttura tecnica interna alla stessa, a condizione che non abbia partecipato alla predisposizione dei relativi progetti, che in entrambi i casi provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.
CAPO III
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 12 bis
1. Nel rispetto della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e in particolare di quanto stabilito dagli articoli 52 e 83, nel perseguire obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la Regione attua l'accertamento della rispondenza alle norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati o non ancora conclusi in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni, di cui all'articolo 12.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 la Regione provvede a disciplinare le fasi procedimentali con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).
3. Gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 1 possono essere compiuti con l'ausilio degli organismi tecnici costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 41, comma 2, L. R. 29/2017