Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2025

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.
Art. 6
1. La documentazione progettuale relativa alla realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, è presentata dal committente alla struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale. All'atto stesso della presentazione viene rilasciata l'attestazione di deposito fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a), contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di autorizzazione.
4. Gli esiti dei procedimenti di autorizzazione e di attestazione di rispondenza sono comunicati entro trenta giorni dalla data di avvio degli stessi.
5. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di cui al comma 4, fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.
6. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b), l'attestazione di deposito di cui al comma 1 consente l'inizio dei lavori fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono depositati presso la struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale che rilascia, all'atto della presentazione, l'attestazione di deposito, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
Note:
1 Parole soppresse al comma 6 da art. 101, comma 1, L. R. 17/2010
2 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 172, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 14, comma 7, L. R. 13/2014
4 Articolo sostituito da art. 71, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
5 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
6 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.