Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.
Art. 5
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 3, L. R. 13/2014
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 4, L. R. 13/2014
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 5, L. R. 13/2014
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 13/2014
8 Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
9 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.