Art. 4
1.
I Comuni, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:
a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) alla vigilanza sull'osservanza degli adempimenti, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, previsti dalla Parte II, capi II e IV, del
decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e allo svolgimento delle attivitā connesse.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 99, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operativitā del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operativitā del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
4 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, č attestata la data di operativitā del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.