Art. 4
1.
I Comuni con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:
a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) a svolgere le attivitą connesse al deposito dei progetti previsto all'articolo 5, comma 1;
c) a svolgere, ai sensi degli articoli 6, le attivitą relative alla trasmissione dei progetti alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia;
d) a svolgere le attivitą connesse alla denuncia dei lavori prevista all'articolo 8;
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 99, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operativitą del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operativitą del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.