Art. 3
(Competenze della Regione)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.
2.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini di cui all'articolo 6;
b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, così come definite dalle normative vigenti;
c)
( ABROGATA )
d)
( ABROGATA )
3.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:
a) le tipologie di edifici e di opere previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a);
b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III;
c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
c bis)
( ABROGATA )
c ter) le variazioni strutturali, nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
4 bis. Presso l'Amministrazione regionale è istituito l'Organismo Tecnico Regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina altresì la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
Note:
1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 171, comma 1, L. R. 26/2012
5 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 171, L.R. 26/2012, istitutivo della lettera c bis) del presente comma.
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
7 Lettera c ter) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 2, L. R. 13/2014
8 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2015
9 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
10 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 25/2015
12 Lettera c bis) del comma 3 abrogata da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 25/2015
13 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 41, comma 1, L. R. 29/2017
14 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 42, comma 1, L. R. 29/2017