Art. 22
(Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi. La presente legge regionale sarā pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.