Art. 17
(Provvedimenti attuativi)
1.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti:
a) i criteri e le linee guida per la classificazione del territorio regionale negli ambiti di cui all'articolo 15, comma 1;
b) i contenuti della relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a);
c)
( ABROGATA )
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, è definito il procedimento per il rilascio del parere geologico di cui all'articolo 16.
Note:
1 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 7, L. R. 12/2018