Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.
Art. 16
 (Parere geologico)
6. Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano i piani attuativi comunali che interessano aree assoggettate a prescrizioni imposte dal parere geologico già espresso sullo strumento di pianificazione urbanistica comunale, nonché le relative varianti, sulla base degli studi di cui al comma 2 e dell'attestazione di un tecnico laureato abilitato in ordine alla conformità del piano attuativo alle suddette prescrizioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai piani territoriali infraregionali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 6/2019