Art. 12
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 63, comma 1, lettera c), L. R. 29/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 74, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operativitā del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operativitā del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
4 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024, con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato sul B.U.R. 22/1/2025, n. 4, č attestata la data di operativitā del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.