Art. 1
(Finalitą)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della
parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <Testo A>), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumitą e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilitą e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
2. Alla realizzazione delle finalitą di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.