Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.
Art. 1
 (Finalitą)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <Testo A>), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumitą e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilitą e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
2. Alla realizzazione delle finalitą di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 65, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operativitą del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.