Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.
Art. 16
4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia può chiedere la presentazione di documentazione integrativa fissando un termine per l'adempimento.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione relativa allo strumento urbanistico o alla variante oppure dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, la struttura regionale competente in materia di geologia emette, sulla base dello studio geologico di cui al comma 2, il parere di compatibilità geologica. Tale termine può essere sospeso per un periodo massimo di venti giorni al fine di acquisire i pareri collaborativi delle strutture regionali competenti in materia idraulica e valanghiva.
6. Gli eventuali vincoli, prescrizioni ed esclusioni, espressi nel parere di compatibilità geologica sono recepiti in sede di adozione dello strumento urbanistico o della variante.
7. Qualora gli strumenti urbanistici o le varianti o i singoli punti di variante non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1, il parere di compatibilità geologica è sostituito da una dichiarazione asseverata nella quale il professionista estensore dello strumento urbanistico o della variante dichiara l'insussistenza dei presupposti per chiedere il rilascio di tale parere.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le linee guida per la redazione dello studio geologico di cui al comma 2.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 6/2019
5 Articolo sostituito da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024