Art. 14 bis
(Strumenti per la conoscenza geologica del territorio)
1. La Regione, tramite la struttura competente in materia di geologia, provvede alla redazione della cartografia geologica e geologico-tecnica, nonché alla realizzazione e alla pubblicazione di studi e di cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024