Art. 14
1. La Regione persegue l'obiettivo generale di garantire la salvaguardia della vita umana e dell'ambiente, fisico o antropico, a danno non avvenuto, attraverso la conoscenza geologica del proprio territorio quale elemento fondamentale per un'efficace e previdente azione pianificatoria.
2. L'uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, sismica e valanghiva, nonché nella consapevolezza dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonché dei rischi connessi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024