Legge regionale 06 agosto 2009, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2009

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.
Art. 8
 (Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/2003, come modificato dall'articolo 1, comma 1, fanno carico all'unitā di bilancio 5.1.1.1088 e ai capitoli 6037 e 6040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, e dagli articoli 24 bis, 24 quater, 24 quinquies, 24 sexies e 24 septies della legge regionale 8/2003, come inseriti dall'articolo 6, comma 1, fanno carico all'unitā di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6072 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione č sostituita con la seguente: <<Iniziative per la tutela della salute in ambito sportivo e di contrasto al doping>>.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 septies, comma 7, della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 6, comma 1, affluiscono all'unitā previsionale di base 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e al capitolo 39 che si istituisce per memoria con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di foglio informativo antidoping>>.