Legge regionale 06 agosto 2009, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2009

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.
Art. 6
1.
Dopo l'articolo 24 della legge regionale 8/2003, sono inseriti i seguenti:
Art. 24 quater
 (Attività di prevenzione)
1. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano regionale di lotta al doping, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:
a) iniziative e programmi di prevenzione nell'ambito delle scuole e delle Università;
b) informazione antidoping tra i praticanti attività fisico-motoria nelle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, e tra i partecipanti a manifestazioni sportive non agonistiche;
c) campagne di formazione, informazione ed educazione sui rischi per la salute derivanti dal doping e sugli effetti distorsivi che da esso derivano per i valori etici dello sport e della salute rivolte agli atleti agonisti con particolare attenzione ai giovani che intendono svolgere sport a livello professionistico;
d) servizio di consulenza gratuita e in forma anonima sui rischi per la salute derivanti dall'assunzione di sostanze dopanti, farmaci e integratori alimentari, fornito attraverso una linea telefonica e un sito web dedicato;
e) corsi di formazione e di aggiornamento sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti e sulla normativa antidoping per i direttori tecnici di cui all'articolo 23, nonché per i dirigenti, i tecnici, gli allenatori e i preparatori atletici delle associazioni e delle società sportive;
f) programmi formativi e di aggiornamento professionale per gli operatori medici, in particolare per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta;
g) studi, convegni e pubblicazioni in tema di doping;
h) studi sulle cause del doping e ricerca antidoping con particolare riguardo alla prevenzione, ai metodi di individuazione e alla percezione dei connessi rischi, nonché all'utilizzo di nuove sostanze e alla percezione del danno alla salute.
2. Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, nonché i progetti per la tutela della salute promossi dagli istituti scolastici che fanno esplicito riferimento ai danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti.
Art. 24 septies
 (Foglio informativo antidoping)
1. La Regione predispone un foglio informativo concernente i rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti e all'abuso di farmaci e integratori alimentari.
2. Il foglio informativo è destinato ai praticanti attività fisico motoria nelle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, e agli atleti agonisti.
3. La sottoscrizione per presa visione del foglio informativo avviene al momento dell'iscrizione alle attività organizzate dai gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1; nel caso di atleti praticanti attività sportiva di carattere agonistico, la sottoscrizione è richiesta a ogni prima iscrizione alla società e associazione sportiva.
4. Per le manifestazioni non agonistiche, sostenute dall'amministrazione regionale, gli organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione dei partecipanti il foglio informativo.
5. Il foglio informativo altresì è messo a disposizione nei centri Informagiovani.
6. Il foglio informativo è predisposto dalla Direzione centrale preposta alla tutela della salute, di concerto con la struttura regionale competente in materia di sport e inserito nel sito web dell'amministrazione regionale.
7. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3, comporta a carico della società, associazione sportiva, nonché dei gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro. Le sanzioni sono applicate secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 23, comma 6.