Legge regionale 06 agosto 2009, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2009

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.
Art. 3
1. All'articolo 23 della legge regionale 8/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attivitą motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono>> sono sostituite dalle seguenti: <<I gestori di attivitą sportive svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attivitą motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono>>;
b) al comma 2 le parole <<Prima dell'inizio dell'attivitą, i gestori delle>> sono sostituite dalle seguenti: <<I gestori di attivitą nelle>>;
e) al comma 6 le parole <<sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<sanzione pecuniaria da un minimo di duemila euro a un massimo di ventimila euro>>;