<<3. Il direttore tecnico ha la responsabilitą dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico:a) la verifica del possesso dell'idoneitą fisica dei praticanti l'attivitą sportiva, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente;
b) il controllo dell'adeguatezza delle attrezzature sportive;
c) la verifica della presenza e della funzionalitą dei presidi sanitari di primo intervento previsti dalla normativa vigente, avvalendosi all'occorrenza anche di esperti;
d) la consulenza, ove richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari;
e) la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti l'attivitą sportiva del foglio informativo antidoping di cui all'articolo 24 septies;
f) la vigilanza del rispetto delle normative antidoping.>>;