Art. 7
(Norme transitorie)
1. Fino all'approvazione del Piano regionale di lotta al doping previsto dall'
articolo 24 ter della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 6, gli interventi di prevenzione e contrasto al doping sono regolati dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale approva il Piano regionale di lotta al doping entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.