Art. 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale, per il sostegno morale delle forze armate e delle forze dell'ordine, nonché per le rispettive finalità sociali e statutarie.
2.
Avuto riguardo alle rispettive finalità sociali e statutarie, le associazioni di cui al comma 1 promuovono e organizzano le seguenti iniziative:
a) effettuazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate e della storia patria;
c) diffusione della cultura della legalità e della sicurezza.