Legge regionale 30 luglio 2009 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

Capo VIII

Modifiche in materia di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria

Art. 39

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2000)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è inserito il seguente:

<<2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con deliberazione della Giunta regionale sono determinati:

a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;

b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;

c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;

d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.>>.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2000 sono abrogati.

Art. 40

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2000)

1. All'articolo 5 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il programma regionale è approvato entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura regionale con deliberazione della Giunta, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea, previa consultazione della Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 8 e previo il parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il programma ha la durata della legislatura regionale ed è soggetto a verifica annuale in relazione alle disponibilità di bilancio.>>.

Art. 41

(Programma regionale 2008-2013)

1. Il programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2000, per la legislatura regionale 2008-2013 è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 26/2001)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), è inserito il seguente:

<<3 bis. Qualora non vi sia necessità di finanziare ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma, le minori spese di cui al comma 3 possono essere utilizzate per la copertura di maggiori oneri per spese tecniche o di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti e conformi alle finalità del progetto comunitario finanziato.>>.

Art. 43

(Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 7/2008)

1. L'articolo 36 della legge regionale 7/2008 è sostituito dal seguente:

<<Art. 36

(Anticipi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 erogazioni in via anticipata fino a un massimo del 30 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.>>.

Art. 44

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/1997)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è inserito il seguente:

<<3 bis. Alle commissioni, comitati e organi collegiali comunque denominati costituiti per l'attuazione di Programmi cofinanziati con fondi comunitari, non si applica la durata massima di cui al comma 3.>>.