Legge regionale 30 luglio 2009 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

Art. 49

(Modifica alla legge regionale 26/2005 concernente il commercio elettronico)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis

(Sviluppo e promozione del commercio elettronico)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese, è autorizzata a concedere alle stesse contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013.

2. Le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi di cui al comma 1 sono delegate alle Camere di commercio.

3. Ai fini di cui al comma 1, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.

4. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:

a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;

b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;

c) assistenza alla gestione dei siti di commercio elettronico;

d) promozione del sito elettronico.

5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

6. Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 26/2005, come inserito dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 1.6.2.1040 e al capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3. AI comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 26/2005, le parole <<fino al 50 per cento della spesa ammissibile ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato>>.