Legge regionale 30 luglio 2009 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

Art. 39

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2000)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è inserito il seguente:

<<2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con deliberazione della Giunta regionale sono determinati:

a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;

b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;

c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;

d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.>>.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2000 sono abrogati.