Legge regionale 30 luglio 2009 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 13 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso)

1. Nei casi in cui le attività previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attività o a silenzio assenso ai sensi della legge regionale 7/2000, la dichiarazione di inizio attività o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso è presentata allo sportello unico.

2. La dichiarazione di inizio attività è corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.

3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e dell'avvenuto silenzio assenso.

4. Lo sportello unico, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la trasmette in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti, al registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per l'avvio dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.>>.