Legge regionale 30 luglio 2009 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

Art. 13

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 3/2001)

1. All'articolo 10 della legge regionale 3/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<e di avvio e svolgimento di attività di servizi>>;

b) alla fine della lettera a) del comma 2 sono aggiunte le parole <<, e di avvio e svolgimento di attività di servizi>>;

c) la lettera b) del comma 2 è abrogata;

d) a lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<c) assicura l'accesso gratuito alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 4; inoltre, predispone un proprio archivio informatico, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, contenente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali;>>;

e) alla lettera d) del comma 2 la parola <<anche>> è soppressa;

f) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<f) fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e all'avvio e allo svolgimento di attività di servizi;>>;

g) alla fine della lettera g) del comma 2 sono aggiunte le parole <<e ad attività di servizi>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3/2001, come modificato dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 9.3.1.1157 e al capitolo 50 e alla unità di bilancio 11.3.2.1180 e al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.