Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Art. 37
(Cacciabilità delle specie di cui all'allegato II dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE)
1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia, le specie elencate nell'allegato II della
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, possono essere oggetto di attività venatoria nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento.
2. L'Amministrazione regionale accerta che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia con il falco, quale risulta dall' applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'
articolo 2 della direttiva 79/409/CEE.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 23 giugno 2010, depositata l'1 luglio 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 27 dd. 7 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo.