Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitą europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attivitą produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).
Capo V
 Concessioni del demanio pubblico marittimo per finalitą turistico-ricreative
Art. 36
2. Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 16/2008 le parole <<Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non a totale partecipazione pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge,>>.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 23 giugno 2010, depositata l'1 luglio 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 27 dd. 7 luglio 2010), l'illegittimitą costituzionale del presente comma.
2 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera m), L. R. 21/2016