Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).
Capo III
 Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di interventi sociali e artigianato
Art. 22
 (Eliminazione di atti di autorizzazione e semplificazione)
1. In attuazione, in particolare, dell'articolo 5 della direttiva 2006/123/CE, il presente capo dispone la semplificazione di procedimenti amministrativi relativi a regimi di autorizzazione per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio oggetto del censimento e valutazione effettuato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Legge comunitaria 2007).
2. Ai sensi della legge regionale 7/2000 e in conformità ai principi in materia di semplificazione amministrativa di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), gli atti di autorizzazione, che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, sono sostituiti con dichiarazione di inizio attività, da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente, corredata delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste.
Art. 24
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:
<<6 bis. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).>>.

Art. 25
1.
L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Dichiarazione di inizio attività)
1. Sono soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA):
d) l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
e) l'attività di estetista di cui all'articolo 25 e il relativo trasferimento d'azienda;
f) l'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27 e il relativo trasferimento d'azienda;
g) l'attività di tatuaggio e piercing di cui all'articolo 35;
2. Gli interessati presentano la DIA di cui al comma 1 allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), che rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della DIA.
3. L'attestazione della presentazione della DIA di cui al comma 2 abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata e costituisce titolo certificativo.
4. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in materia di dichiarazione di inizio attività e di cui alla legge regionale 3/2001.>>.

Art. 28
1.
L'articolo 30 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 30
 (Esercizio dell'attività)
1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della DIA da parte del legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale. Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella DIA il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
2. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.
3. Le attività di estetista o di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di parrucchiere misto presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
5. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di estetista o di parrucchiere misto, il subentrante presenta la DIA, corredata delle attestazioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 4, L. R. 7/2012 , a seguito dell'abrogazione del Titolo III, L.R. 12/2002.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 7/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 35 bis, L.R. 12/2002.