Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitā europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attivitā produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).
Capo XI
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 53
 (Norme transitorie in materia di sportello unico)
1. L'Amministrazione regionale, i Comuni singoli e associati e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nelle procedure dello sportello unico garantiscono, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 1 della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 4, la completa informatizzazione dello sportello unico entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 8.
2. Fino alla completa informatizzazione dello sportello unico i relativi procedimenti posso essere svolti anche in forma cartacea.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 11, comma 23, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 69, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 69, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
6 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
7 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 4/2011
8 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 4/2011
9 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimitā costituzionale del comma 69, lett. a) dell'art. 10, L.R. 22/2010, con cui si disponeva la sostituzione di parole al comma 3.
Art. 54
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10/2004 le parole <<Entro il 31 marzo di ogni anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro il 30 aprile di ogni anno>>.