Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).
Art. 5
1.
L'articolo 2 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Principi e ambito di applicazione)
1. Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.
2. È garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attività produttive e di servizi.
3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.
5. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.
7. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.>>.