1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, la Provincia rilascia l'autorizzazione direttamente o su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA). Copia del provvedimento è trasmesso alla Regione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 2, 3, 6, 8 e 9, dagli articoli 7, 8, 9 e 10, comma 1, della presente legge, e dall'
articolo 21 bis della legge regionale 24/1996.