Dopo il
comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo nonché modifiche alla
legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), è inserito il seguente:
<<3 bis. Qualora non vi sia necessità di finanziare ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma, le minori spese di cui al comma 3 possono essere utilizzate per la copertura di maggiori oneri per spese tecniche o di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti e conformi alle finalità del progetto comunitario finanziato.>>.